Protocollo
Art. 23
In vigore dal 16 giu 1977
.
Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dalle proprie previste disposizioni costituzionali. Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore un mese dopo la data dell'ultima di tali notifiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-23