Protocollo
Art. 20
In vigore dal 16 giu 1977
.
Le Autorità consolari degli Stati contraenti potranno rappresentare, senza mandato speciale, i propri cittadini dinanzi le Autorità e gli Istituti competenti dell'altro Stato in materia di sicurezza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-20