Protocollo

Art. 20

In vigore dal 16 giu 1977
. Le Autorità consolari degli Stati contraenti potranno rappresentare, senza mandato speciale, i propri cittadini dinanzi le Autorità e gli Istituti competenti dell'altro Stato in materia di sicurezza sociale.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-20

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