Protocollo

Art. 22

In vigore dal 16 giu 1977
. Per facilitare l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo, le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno di comune accordo, istituire organismi di collegamento, sentiti i rispettivi Ministeri degli affari esteri.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-22

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