Protocollo
Art. 22
In vigore dal 16 giu 1977
.
Per facilitare l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo, le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno di comune accordo, istituire organismi di collegamento, sentiti i rispettivi Ministeri degli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-22