Protocollo
Art. 21
In vigore dal 16 giu 1977
.
Le Autorità competenti degli Stati risolveranno, di comune accordo, le divergenze e controversie che sorgessero nell'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-21