Protocollo

Art. 16

In vigore dal 16 giu 1977
. 1. Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte stabilite in materia di sicurezza sociale dalla legislazione di uno Stato contraente si applicheranno per effetto del presente Protocollo aggiuntivo anche ai cittadini dell'altro Stato. 2. Tutti gli atti e documenti che dovessero essere prodotti in virtù del presente Protocollo aggiuntivo saranno esenti dal visto e dalla legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari e del registro pubblico, semprechè siano stati inoltrati da uno degli Istituti competenti.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-16

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