Protocollo
Art. 12
In vigore dal 16 giu 1977
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Se per valutare il grado di incapacità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la legislazione di uno degli Stati contraenti prescrive che siano presi, in considerazione gli infortuni sul lavoro e, le malattie professionali avvenuti anteriormente, lo saranno altresì gli infortuni sul lavoro e la malattia professionali avvenuti anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato, come se fossero avvenuti sotto la legislazione del primo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-12