Protocollo

Art. 8

In vigore dal 16 giu 1977
. Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto in uno degli Stati contraenti il periodo di assicurazione o di attesa necessario per la concessione, delle prestazioni in denaro per malattia, avrà diritto nell'altro a tali prestazioni, alle condizioni stabilite dalla legislazione del primo Stato e a carico di detto Stato. Analogo diritto, sarà riconosciuto quando la somma dei periodi di assicurazione o di contribuzione trascorsi in entrambi gli Stati sia sufficiente per completare detto periodo di assicurazione.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-8

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