Protocollo

Art. 9

In vigore dal 16 giu 1977
. Le prestazioni, alle quali i lavoratori di cui all' del presente Protocollo o i loro familiari a carico hanno diritto in virtù delle legislazioni di ciascuno degli Stati contraenti, in conseguenza della totalizzazione dei periodi di assicurazione, saranno liquidate con le seguenti modalità: a) l'Istituto competente di ciascuno Stato contraente determinerà, separatamente, la prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione; b) la quota parte a carico di ciascuno Istituto competente: risulterà dalla proporzione stabilita tra il periodo totalizzato e il tempo trascorso rispettivamente sotto la legislazione di ciascuno Stato.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-9

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