Protocollo
Art. 11
In vigore dal 16 giu 1977
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Quando la somma delle prestazioni o dei pro-rata dovuti dagli Istituti competenti degli Stati contraenti non raggiunge il minimo fissato nello Stato contraente in cui il beneficiario risiede, la differenza per raggiungere tale minimo sarà a carico dell'Istituto competente di tale ultimo Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-11