Protocollo
Art. 5
In vigore dal 16 giu 1977
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1. a) Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, il quale ha diritto da parte di uno Stato contraente alle prestazioni in denaro previste dalle legislazioni enumerate all', le conserva senza limitazione alcuna, qualora si trasferisca o risieda nel territorio dell'altro Stato contraente, tenuto conto delle peculiarità della sua legislazione.
b) Per i diritti in corso di acquisizione si applica la legislazione dello Stato nei confronti del quale tali diritti si fanno valere.
2. Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, al quale a seguito del trasferimento da uno Stato contraente all'altro siano state sospese le prestazioni previste dalle legislazioni indicate all' potrà, a richiesta, riacquistarle in virtù del presente Protocollo aggiuntivo. Se il lavoratore italiano o brasiliano presenterà la sua richiesta nel termine di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo, avrà diritto alle citate prestazioni con decorrenza da tale data. Se la domanda sarà stata presentata posteriormente a tale termine, il diritto alle predette prestazioni sorgerà a partire dalla data di presentazione della domanda. In entrambe le ipotesi verrà tenuto conto delle norme vigenti negli Stati contraenti in materia di decadenza e di prescrizione dei diritti relativi alla sicurezza sociale.
Storico versioni
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