Protocollo
Art. 2
In vigore dal 16 giu 1977
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Le legislazioni indicato all', vigenti rispettivamente in Italia ed in Brasile, si applicheranno parimenti ai lavoratori brasiliani in Italia ed ai lavoratori italiani in Brasile. Detti lavoratori avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente sul cui territorio si trovano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-2