Protocollo
Art. 18
In vigore dal 16 giu 1977
.
Le richieste e i documenti presentati dagli interessati alle Autorità o agili istituti competenti di uno Stato contraente avranno effetto come se fossero presentati alle Autorità o agli Istituti competenti dell'altro Stato contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-18