Protocollo

Art. 18

In vigore dal 16 giu 1977
. Le richieste e i documenti presentati dagli interessati alle Autorità o agili istituti competenti di uno Stato contraente avranno effetto come se fossero presentati alle Autorità o agli Istituti competenti dell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-18

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