Protocollo
Art. 24
In vigore dal 16 giu 1977
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1. Il presente Protocollo aggiuntivo avrà durata di tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, considerandosi tacitamente prorogato di anno in anno, salvo denuncia comunicata per iscritto dal Governo di ciascuno Stato contraente, almeno tre mesi prima dalla sua scadenza.
2. Nel caso di denuncia, le disposizioni del presente Protocollo aggiuntivo continueranno ad aver vigore rispetto ai diritti acquisiti, semprechè il riconoscimento di questi sia stato sollecitato entro il periodo di un anno a partire dalla data in cui ha avuto termine il Protocollo aggiuntivo.
3. I diritti in corso di acquisizione alla data nella quale il presente Protocollo aggiuntivo cessasse di essere in vigore saranno regolati fra le autorità competenti dei due Stati contraenti.
Fatto a Brasilia il 30 gennaio 1974 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
CARLO ENRICO GIGLIOLI
Per il Governo della Repubblica federativa del Brasile
JULIO BARATA
Visto, il Ministro per gli affari esteri
FORLANI
Storico versioni
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