Convenzione

Art. 6

In vigore dal 28 mag 1977
1. I diritti all'indennizzo previsti dall' e all'assunzione degli oneri finanziari di cui all' si prescrivono in mancanza di azione intentata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, o di notifica fatta conformemente al paragrafo 6 dell', nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione giudiziaria può essere intentata dopo sei anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento che ha cagionato il danno. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, il diritto del proprietario o del suo garante di presentare al Fondo una domanda di accollo degli oneri finanziari conformemente al paragrafo 1 dell', non decade in alcun caso prima dello spirare di un termine di sei mesi a partire dalla data in cui il proprietario o il suo garante è venuto a conoscenza di una azione intrapresa contro di lui in base alla Convenzione sulla responsabilità.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-6

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