Convenzione

Art. 9

In vigore dal 28 mag 1977
1. Fatte salve le disposizioni dell', il Fondo acquista per surrogazione, nei confronti di ogni somma da esso versata, conformemente al paragrafo 1 dell', della presente Convenzione, in risarcimento dei danni da inquinamento, tutti i diritti che, in base alla Convenzione sulla responsabilità, sarebbero devoluti alla persona così indennizzata e che la stessa avrebbe potuto far valere contro il proprietario o il suo garante. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti di ricorso o di surrogazione del Fondo contro persone diverse da quelle previste ai paragrafi precedenti. In ogni ipotesi il Fondo gode del diritto di surrogazione nei confronti di tali persone, diritto che non potrebbe essere minore di quello di cui dispone l'assicuratore della persona indennizzata od assunta in carico. 3. Fatti salvi gli altri eventuali diritti di surrogazione o di ricorso contro il Fondo, uno Stato contraente o un organismo di tale Stato che abbia versato, in base alla propria legge nazionale, degli indennizzi per danni da inquinamento, è surrogato nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto in base alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-9

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