Convenzione

Art. 13

In vigore dal 28 mag 1977
1. L'ammontare di ogni contributo arretrato di cui all' viene accresciuto di un interesse il cui tasso è fissato dall'Assemblea per ogni anno solare, restando inteso che, a seconda delle circostanze, possono essere fissati tassi diversi. 2. Ogni Stato contraente vigila a dare le disposizioni necessarie perché venga soddisfatto l'obbligo di contribuire al Fondo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione per gli idrocarburi ricevuti sul suo territorio; esso adotta tutte le misure legislative del caso, ivi comprese le sanzioni che ritiene necessarie, perché tale obbligo sia efficacemente soddisfatto, con la riserva che tali misure non interessino che le persone che sono tenute a contribuire al Fondo. 3. Se una persona che è tenuta, in base alle disposizioni degli , a versare dei contributi, non adempie i propri obblighi per quanto attiene alla totalità o ad una parte di tale contributo ed il ritardo nel pagamento supera i tre mesi, l'Amministratore adotterà, a nome del Fondo, tutte le misure del caso nei confronti di tale persona allo scopo di ottenere il ricupero delle somme dovute. Tuttavia, se il contribuente inadempiente è palesemente insolvibile o se le circostanze lo giustificano, l'Assemblea può, su raccomandazione dell'Amministratore, decidere di rinunciare ad ogni azione contro il contribuente.
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