Allegato
Art. 10
In vigore dal 28 mag 1977
Si riterrà la conciliazione fallita se 90 giorni dopo la notifica della raccomandazione alle Parti, nessuna di loro ha notificato all'altra Parte la propria accettazione della raccomandazione. La conciliazione si riterrà del pari fallita, qualora la Commissione non abbia potuto essere costituita nei termini previsti al terzo paragrafo del precedente , o salvo accordo contrario delle Parti se la Commissione non ha espresso la propria raccomandazione entro il termine di un anno a partire dalla data della designazione del Presidente della Commissione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-a-10