Allegato
Art. 9
In vigore dal 28 mag 1977
La raccomandazione deve essere motivata. Qualora essa non rifletta totalmente o in parte l'opinione unanime della Commissione, ogni conciliatore ha il diritto di far conoscere separatamente la propria opinione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-a-9