Allegato
Art. 11
In vigore dal 28 mag 1977
1. Ciascun membro della Commissione riceve degli onorari il cui ammontare è fissato di comune accordo dalle Parti che vi contribuiranno in parti uguali.
2. Le spese generali causate dal funzionamento della Commissione sono ripartite nello stesso modo.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-a-11