Allegato
Art. 16
In vigore dal 28 mag 1977
Ove sia stato iniziato un procedimento tra le due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure considerate, o che, nella sua qualità di Stato rivierasco abbia adottato delle misure analoghe, può partecipare al procedimento di arbitrato avvertendo per iscritto le Parti che hanno promosso detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-a-16