Convenzione
Art. XVIII
In vigore dal 28 mag 1977
Articolo XVIII
1. L'Organizzazione può indire una Conferenza che abbia per scopo la revisione o la modifica della presente Convenzione.
2. L'Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti aventi per oggetto la revisione o la modifica della presente Convenzione su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-xviii