Allegato

Art. 19

In vigore dal 28 mag 1977
1. La sentenza del tribunale sarà motivata. Essa sarà definitiva e inappellabile. Le Parti dovranno uniformarvisi senza indugio. 2. Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti circa l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza può essere sottoposta dalla Parte più diligente al giudizio del tribunale che l'ha pronunziata o, ove quest'ultimo non possa essere investito, verrà sottoposto al giudizio di un altro tribunale costituito a tale scopo allo stesso modo del primo.
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