Convenzione
Art. XX
In vigore dal 28 mag 1977
Articolo XX
Non appena la presente Convenzione entra in vigore il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-xx