Convenzione
Art. 4
In vigore dal 28 mag 1977
1. Per adempiere alle funzioni di cui al paragrafo 1 a) dell', il Fondo è tenuto a risarcire chiunque abbia subito un danno da inquinamento se tale persona non è stata in grado di ottenere un equo risarcimento dei danni in base alla Convenzione sulla responsabilità per uno dei seguenti motivi:
a) la Convenzione sulla responsabilità non prevede alcuna responsabilità per i danni in questione;
b) il proprietario responsabile ai sensi della Convenzione sulla responsabilità è incapace, per motivi finanziari, di adempiere completamente ai suoi obblighi ed ogni garanzia finanziaria che abbia potuto essere sottoscritta in applicazione dell'articolo VII della detta Convenzione non copre i danni in questione e non è sufficiente a soddisfare le richieste di risarcimento di tali danni. Il proprietario è considerato incapace, per motivi finanziari, ad adempiere ai suoi obblighi e la garanzia è ritenuta insufficiente, se la vittima del danno da inquinamento, dopo aver preso tutte le ragionevoli misure al fine di esercitare i ricorsi consentiti, non ha potuto ottenere integralmente l'ammontare delle indennità che gli sono dovute ai sensi della Convenzione sulla responsabilità;
c) i danni eccedono la responsabilità del proprietario, limitata ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilità o ai sensi di ogni altra Convenzione aperta alla firma, alla ratifica o all'adesione, alla data della presente Convenzione.
Ai fini del presente articolo le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre un inquinamento sono considerati, se ragionevoli, come danni da inquinamento.
2. Il Fondo è esonerato da ogni obbligo ai sensi del precedente paragrafo nei casi seguenti:
a) se esso prova che il danno da inquinamento risulta da un atto di guerra, di ostilità, di una guerra civile o di insurrezione o è imputabile a fughe o scarichi di idrocarburi provenienti da una nave da guerra o da altra nave appartenente ad uno Stato o gestita da tale Stato e adibita esclusivamente, al momento dell'evento ad un servizio
di Stato non commerciale, o
b) se il richiedente non può provare che il danno è imputabile ad un evento che coinvolge uno o più navi.
3. Se il Fondo prova che il danno da inquinamento risulta totalmente o in parte, sia dal fatto che la persona che l'ha subito ha agito o mancato di agire con l'intenzione di causare un danno, sia dalla negligenza di tale persona, il Fondo può essere esonerato totalmente o in parte dal proprio obbligo di risarcire la detta persona tranne per quanto attiene alle misure preventive di cui al paragrafo 1. Il Fondo è, in ogni modo, esonerato nella misura in cui il proprietario ha potuto esserlo ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo III della Convenzione sulla responsabilità.
4. a) Salvo quanto disposto altrimenti dal sottoparagrafo, b), l'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo deve versare per un determinato evento in base al presente articolo è limitato in modo che la somma di tale ammontare e dell'ammontare degli indennizzi effettivamente versati, in base alla Convenzione sulla responsabilità, per risarcire i danni da inquinamento verificatisi sul territorio degli Stati contraenti, ivi compresa ogni assunzione di obbligo finanziario di cui il Fondo dovrà far beneficiare il proprietario in applicazione del paragrafo 1 dell', della presente Convenzione non ecceda i 450 milioni di franchi.
b) L'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo deve versare in base al presente articolo per danni da inquinamento risultante da un fenomeno naturale a carattere eccezionale, inevitabile o irresistibile, non può superare i 450 milioni di franchi.
5. Se l'ammontare delle richieste contro il Fondo supera l'ammontare totale delle indennità che il Fondo deve versare in base al paragrafo 4, l'ammontare disponibile in base alla Convenzione sulla responsabilità ed alla presente Convenzione è ripartito proporzionalmente fra i richiedenti sulla base dei crediti riconosciuti.
6. L'Assemblea del Fondo (qui appresso indicata "L'Assemblea") può decidere, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso di eventi precedenti ed in particolare dell'ammontare dei danni che ne sono risultati nonché delle fluttuazioni monetarie, di modificare l'ammontare di 450 milioni di franchi, previsto ai sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 4, con la riserva tuttavia che tale ammontare non sia in alcun caso superiore a 900 milioni di franchi o inferiore a 450 milioni di franchi. L'ammontare riveduto sarà applicabile agli eventi sopraggiunti successivamente alla data in cui è stata presa la decisione che modifica l'ammontare iniziale.
7. A richiesta di uno Stato contraente, il Fondo mette i propri servigi a disposizione di tale Stato nella misura in cui essi sono necessari per aiutarlo a disporre rapidamente del personale, del materiale e dei servizi di cui ha bisogno per adottare misure intese a prevenire o a limitare un danno da inquinamento risultante da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare risarcimenti in base alla presente Convenzione.
8. Il Fondo può, alle condizioni che dovranno essere precisate nel regolamento interno, accordare facilitazioni di pagamento per permettere l'adozione di misure preventive contro i danni da inquinamento risultante da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare indennità in base alla presente Convenzione.
Storico versioni
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