Convenzione
Art. 7
In vigore dal 28 mag 1977
1. Subordinatamente alle disposizioni che seguono, non può essere intentata una azione di indennizzo contro il Fondo in base all', o ai fini dell'assunzione di oneri finanziari in base all' se non che davanti ai tribunali competenti ai sensi dell'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità, per le azioni contro il proprietario che è responsabile dei danni da inquinamento risultanti dall'evento in questione o che ne sarebbe stato responsabile in mancanza delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo III della Convenzione sulla responsabilità.
2. Ogni Stato contraente rende i propri tribunali competenti per ogni azione contro il Fondo di cui al paragrafo 1.
3. Ove un'azione per il risarcimento di un danno da inquinamento sia intentata avanti un tribunale competente, ai sensi dell'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità, contro il proprietario di una nave o contro il suo garante, il tribunale investito della questione è il solo competente a conoscere di ogni domanda di risarcimento dello stesso danno o di assunzione di oneri finanziari che si riferisce ad essa introdotta contro il Fondo conformemente all' o 5 della presente Convenzione. Tuttavia, se un'azione di risarcimento di un danno da inquinamento viene intentata in base alla Convenzione sulla responsabilità avanti un tribunale di uno Stato che è parte della Convenzione sulla responsabilità senza essere nello stesso tempo parte della presente Convenzione, ogni azione contro il Fondo di cui all' o al paragrafo 1 dell' della presente Convenzione può, a scelta del richiedente, essere intentata sia davanti il tribunale competente dello Stato in cui si trova la sede principale del Fondo, sia davanti ogni tribunale di uno Stato Parte di questa Convenzione che sia competente in base all'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità.
4. Ogni Stato contraente è tenuto ad adottare tutte le disposizioni necessarie perché il Fondo possa intervenire quale parte in ogni procedimento giudiziario intrapreso, conformemente all'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità, avanti il tribunale competente di tale Stato, contro il proprietario di una nave o il suo garante.
5. Salvo disposizioni contrarie del paragrafo 6, il Fondo non è vincolato da alcuna sentenza o altre decisioni resa in seguito ad un procedimento giudiziario, nè da alcuna composizione amichevole di cui non sia stato parte.
6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, se un'azione di risarcimento di danni da inquinamento è stata intentata avanti un tribunale competente di uno Stato contraente contro un proprietario o il suo garante, ai sensi della Convenzione sulla responsabilità, la legge nazionale dello Stato in questione deve permettere ad ogni parte del procedimento di notificare tale azione al Fondo.
Se tale notifica è stata fatta secondo le modalità prescritte dalla legge dello Stato in cui si trova il tribunale investito, lasciando al Fondo un termine sufficiente per poter intervenire utilmente come parte del procedimento, ogni sentenza resa dal tribunale in tale procedimento e che sia divenuta definitiva ed esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata è opponibile al Fondo, anche se quest'ultimo non è intervenuto nel procedimento, nel senso che esso non ha il diritto di contestare i motivi e il dispositivo della sentenza.
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