Convenzione
Art. 10
In vigore dal 28 mag 1977
1. I contributi al Fondo sono versati, per quanto concerne ciascuno degli Stati contraenti, da ogni persona che, nel corso dell'anno solare di cui al paragrafo 1 dell', per quanto riguarda i contributi iniziali, ed al paragrafo 2 a) o b) dell', per quanto riguarda i contributi annuali, abbia ricevuto in totale dei quantitativi superiori alle 150.000 tonnellate:
a) di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare sino a destinazione in porti o in impianti terminali situati sul territorio di tale Stato, e
b) di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare e scaricati in un porto o in un impianto terminale di uno Stato non contraente, in ogni impianto situato sul territorio di uno Stato contraente, restando inteso che gli idrocarburi soggetti a contributo non sono tenuti in conto, in base al presente sottoparagrafo, che dal momento del loro primo ricevimento nello Stato contraente dopo il loro scarico nello Stato non contraente.
2. a) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, quando l'ammontare totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso di un anno solare da una persona sul territorio di uno Stato contraente e dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso dello stesso anno su tale territorio ad uno o più persone associate, superi le 150.000 tonnellate, tale persona è tenuta a versare dei contributi calcolati in funzione dei quantitativi di idrocarburi effettivamente ricevuti da detta persona, nonostante il fatto che tali quantitativi non superino le 150.000 tonnellate.
b) Per "Persona associata" si intende ogni filiale o entità sotto controllo comune. La legge nazionale dello Stato interessato determina le persone che rientrano in questa definizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-10