Convenzione
Art. 5
In vigore dal 28 mag 1977
1. Per adempiere alle funzioni previste dal paragrafo 1 b) dell', il Fondo è tenuto ad accollarsi gli obblighi del proprietario e del suo garante. Tale obbligo non esiste che per la parte dell'ammontare totale della responsabilità, ai sensi della Convenzione sulla responsabilità, che:
a) supera 1.500 franchi per tonnellate di stazza della nave o i 125 milioni di franchi, ove quest'ultimo ammontare sia inferiore, e b) non supera i 2.000 franchi per tonnellata di stazza della detta nave o i 210 milioni di franchi, ove quest'ultimo ammontare sia inferiore, a condizione tuttavia che il Fondo sia esonerato da ogni obbligo ai sensi del presente paragrafo se i danni da inquinamento risultano da colpa del proprietario stesso.
2. L'Assemblea può decidere che il Fondo assumerà, nelle condizioni che saranno determinate dal regolamento interno, gli obblighi di un garante nei confronti delle navi di cui al paragrafo 2 dell', per quanto attiene alla parte di responsabilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tuttavia, il Fondo non assume detti obblighi che su domanda del proprietario e a condizione che questi sottoscriva una assicurazione sufficiente od altra garanzia finanziaria che copre la sua responsabilità sino a concorrenza di 1.500 franchi per tonnellata di stazza della nave o di 125 milioni di franchi, se quest'ultimo ammontare è inferiore. Ove il Fondo assuma tali obblighi si ritiene che il proprietario, in ciascuno degli Stati contraenti, abbia adempiuto alle disposizioni dell'articolo VII della Convenzione sulla responsabilità per quanto attiene alla parte della responsabilità summenzionata.
3. Il Fondo può essere esonerato, in tutto o in parte, dagli obblighi che gli incombono verso il proprietario e il suo garante in base ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove provi che, per colpa personale del proprietario:
a) la nave da cui provengono gli idrocarburi che hanno causato il danno da inquinamento non ha osservato le disposizioni di cui:
i) alla Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento delle acque del mare da idrocarburi,
adottata nel 1954 e modificata nel 1962, o
ii) alla Convenzione internazionale del 1960 per la
salvaguardia della vita umana in mare, o
iii) alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, o
iv) le regole internazionali del 1960 per prevenire le
collisioni in mare; o
v) gli emendamenti alle Convenzioni di cui sopra che saranno
stati dichiarati importanti ai sensi dell'articolo XVI,
paragrafo 5) della Convenzione di cui all'alinea i)
dell'articolo IX, paragrafo e), della Convenzione di cui
all'alinea ii) e dell', paragrafi 3) d) o 4)
d) della Convenzione di cui all'alinea iii), a condizione
tuttavia che tali emendamenti siano stati in vigore da
almeno dodici mesi al giorno dell'evento; e
b) l'incidente o il danno sia dovuto in tutto in parte al fatto che le dette disposizioni non sono state osservate.
Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili, sia che lo Stato nel quale la nave è immatricolata o di cui batte bandiera sia o meno parte dello Strumento in causa.
4. Quando una nuova Convenzione diretta a sostituire in tutto o in parte uno degli strumenti previsti al paragrafo 3 sia entrata in vigore, l'Assemblea può decidere, almeno con sei mesi di anticipo, la data in cui la nuova convenzione sostituirà, in tutto o in parte, lo strumento che vi è previsto, ai fini del paragrafo 3. Tuttavia, ogni Stato parte della presente Convenzione può, prima di tale data, inviare all'Amministratore una dichiarazione in base alla quale tale Stato non riconosce detta sostituzione. In tal caso, la decisione dell'Assemblea sarà senza efficacia nei confronti di ogni nave immatricolata in tale Stato o battente la bandiera di tale Stato al momento dell'evento. Ogni Stato può, in data successiva, revocare tale dichiarazione, che in ogni caso cessa di avere efficacia quando lo Stato diviene parte di una nuova Convenzione.
5. Se una nave osserva le disposizioni di un emendamento di uno degli strumenti di cui al paragrafo 3, o quelle di una nuova Convenzione, quando tale emendamento o tale convenzione siano destinati a sostituire in tutto o in parte tale strumento, si ritiene che la nave abbia osservato, per l'applicazione del paragrafo 3, le disposizioni di tale strumento.
6. Quando il Fondo, agendo in qualità di garante, in base al paragrafo 2, ha versato delle indennità per danni da inquinamento in conformità delle disposizioni della Convenzione sulla responsabilità, esso è in diritto di ricorrere contro il proprietario nella misura in cui il Fondo stesso sarebbe stato, in base al paragrafo 3, esonerato dai suoi obblighi di indenizzare il proprietario in base al paragrafo 1.
7. Se ragionevoli, le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre un inquinamento, sono ritenuti ai fini del presente articolo come danni coperti dalla responsabilità del proprietario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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