Convenzione

Art. 29

In vigore dal 28 mag 1977
1. L'Amministratore è il più alto funzionario del Fondo. Subordinatamente alle istruzioni che gli vengono date dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo, egli adempie le funzioni che gli sono affidate ai sensi della presente Convenzione e del regolamento interno nonché quelle che gli sono attribuite dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo. 2. Ha il compito, in particolare: a) di nominare il personale necessario all'amministrazione; b) di adottare ogni misura utile alla buona gestione dei beni del Fondo; c) di riscuotere i contributi dovuti in base alla presente Convenzione, osservando in particolare le disposizioni del paragrafo 3 dell'; d) di ricorrere ai servizi di esperti legali, finanziari o altri, nella misura in cui la loro assistenza è necessaria per il regolamento delle domande introdotte contro il Fondo o all'esercizio di altre funzioni di quest'ultimo; e) adottare tutte le misure per sistemare le domande di risarcimento presentate al Fondo, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento interno, ivi compresa la sistemazione finale delle domande di risarcimento senza la previa approvazione dell'Assemblea o del Comitato esecutivo ove il regolamento interno lo preveda; f) di redigere e di presentare all'Assemblea o al Comitato esecutivo, a seconda dei casi, i rapporti finanziari e le previsioni di bilancio per ogni anno solare; g) assistere il Comitato esecutivo nella preparazione del rapporto previsto dal paragrafo 2 dell'; h) elaborare, riunire e portare a conoscenza i documenti, le comunicazioni, gli ordini del giorno, i rendiconti e le informazioni richiesti per i lavori dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e dei suoi organi sussidiari.
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