Convenzione
Art. 26
In vigore dal 28 mag 1977
1. Le funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti:
a) eleggere il suo Presidente ed adottare il proprio regolamento interno, per le materie che non sono oggetto di particolari disposizioni della Convenzione, e
b) assumere ed esercitare in luogo dell'Assemblea le seguenti funzioni:
i) emanare norme per la nomina del personale necessario, diverso dall'Amministratore, e fissare le condizioni di impiego di detto personale;
ii) approvare la liquidazione delle domande di risarcimento presentate al Fondo e adottare a tale scopo tutte le altre misure necessarie previste dal paragrafo 7 dell';
iii) dare all'Amministratore tutte le istruzioni relative all'Amministrazione del Fondo e vigilare sulla buona applicazione, da parte dell'Amministratore, della Convenzione, delle decisioni dell'Assemblea e delle decisioni proprie del Comitato;
c) adempiere ogni altra funzione che viene ad esso affidata dall'Assemblea.
2. Il Comitato esecutivo redige e pubblica ogni anno un rapporto sulle attività del Fondo nel corso del precedente anno solare.
Storico versioni
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