Convenzione

Art. 23

In vigore dal 28 mag 1977
1. I membri del Comitato esecutivo restano in carica sino alla chiusura della sessione ordinaria successiva dell'Assemblea. 2. Nessuno Stato membro dell'Assemblea può essere eletto al Comitato esecutivo per più di due mandati consecutivi, ad eccezione dei casi in cui ciò può rivelarsi necessario per adempiere le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-23

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