Convenzione
Art. 24
In vigore dal 28 mag 1977
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta l'anno previo preavviso di trenta giorni, su convocazione dell'Amministratore che agisce di propria iniziativa o a richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Esso si riunisce in ogni luogo che ritiene conveniente.
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