Convenzione
Art. 19
In vigore dal 28 mag 1977
1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, ogni anno, su convocazione dell'Amministratore. Tuttavia, ove l'Assemblea abbia delegato al Comitato esecutivo le funzioni previste al paragrafo 5 dell', essa non terrà sessione ordinaria che ogni due anni.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione dell'Amministratore a richiesta del Comitato esecutivo o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. Essa può anche essere convocata per iniziativa dell'Amministratore, previa consultazione con il Presidente dell'Assemblea. I membri sono informati di tali sessioni dall'Amministratore, almeno trenta giorni prima.
Storico versioni
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