Art. 19
Convenzione

Art. 19

40 / 88
In vigore dal 28 mag 1977
1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, ogni anno, su convocazione dell'Amministratore. Tuttavia, ove l'Assemblea abbia delegato al Comitato esecutivo le funzioni previste al paragrafo 5 dell', essa non terrà sessione ordinaria che ogni due anni. 2. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione dell'Amministratore a richiesta del Comitato esecutivo o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. Essa può anche essere convocata per iniziativa dell'Amministratore, previa consultazione con il Presidente dell'Assemblea. I membri sono informati di tali sessioni dall'Amministratore, almeno trenta giorni prima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-19