Convenzione
Art. 18
In vigore dal 28 mag 1977
Subordinatamente alle disposizioni dell', le funzioni dell'Assemblea sono le seguenti:
1) di eleggere, nel corso di ogni sessione ordinaria, un presidente e due vice-presidenti che restano in carica sino alla seguente sessione ordinaria;
2) di fissare il proprio regolamento interno, per quanto non sarà stato previsto espressamente dalla presente Convenzione;
3) di adottare il regolamento interno del Fondo, necessario al suo buon funzionamento;
4) di nominare l'Amministratore, di emanare le norme per le nomine degli altri membri del personale necessari e di fissare le condizioni di impiego dell'Amministratore e degli altri membri del personale;
5) di preparare il bilancio annuale e di fissare i contributi annui;
6) di nominare i revisori dei conti e di approvare i conti del Fondo;
7) di approvare la liquidazione delle richieste di risarcimento indirizzate al Fondo, di pronunziarsi sulla ripartizione, fra i richiedenti, dell'ammontare disponibile a titolo di risarcimento dei danni in conformità del paragrafo 5, dell', e di fissare le condizioni alle quali possono essere effettuati dei versamenti provvisori affinché le vittime dei danni da inquinamento siano indennizzate il più rapidamente possibile;
8) di eleggere, fra i membri dell'Assemblea, coloro che faranno parte del Comitato esecutivo, conformemente agli ;
9) di istituire tutti gli organi sussidiari, permanenti o temporanei, che ritiene necessari;
10) di determinare fra gli Stati che non sono parti della Convenzione e fra le organizzazioni intergovernative o internazionali non governative, quelli che saranno autorizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e degli organi sussidiari;
11) di dare all'Amministratore, al Comitato esecutivo e agli organi sussidiari tutte le istruzioni relative alla gestione del Fondo;
12) di approvare i rapporti e di controllare le attività del Comitato esecutivo;
13) di vigilare sulla buona applicazione delle disposizioni della Convenzione e delle sue decisioni;
14) di adempiere ad ogni altra funzione di sua competenza ai sensi della presente Convenzione o che sia necessaria al buon funzionamento del Fondo.
Storico versioni
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