Allegato

Art. 4

In vigore dal 28 mag 1977
1. La lista di cui al precedente è costituita da persone qualificate, designate dalle Parti e viene aggiornata dall'Organizzazione. Ogni Parte può designare quattro persone da includere nella lista che possono anche non essere necessariamente suoi concittadini. Le designazioni vengono fatte per periodi di sei anni rinnovabili. 2. In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri sulla lista, la Parte che ha nominato la detta persona può designare un sostituto per il periodo restante del mandato.
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