Convenzione
Art. XVI
In vigore dal 28 mag 1977
Articolo XVI
1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
3. La denuncia prende effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo più lungo che potrà essere specificato nello strumento stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-xvi