Convenzione

Art. XIII

In vigore dal 28 mag 1977
Articolo XIII 1. La presente Convenzione resta aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta successivamente aperta all'adesione. 2. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno qualsiasi dei suoi enti specializzati o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia possono divenire parti della presente Convenzione mediante: a) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; c) l'adesione.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-xiii

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