Convenzione
Art. XIII
In vigore dal 28 mag 1977
Articolo XIII
1. La presente Convenzione resta aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta successivamente aperta all'adesione.
2. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno qualsiasi dei suoi enti specializzati o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia possono divenire parti della presente Convenzione mediante:
a) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione;
c) l'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-xiii