Convenzione

Art. IX

In vigore dal 28 mag 1977
Articolo IX 1. Quando un incidente ha causato un danno da inquinamento sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno o più Stati contraenti, o delle misure preventive sono state adottate per prevenire o attenuare ogni danno da inquinamento su tali territori, ivi compreso il mare territoriale, la domanda di risarcimento potrà essere presentata solo davanti ai tribunali di tale o tali Stati contraenti. Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, della presentazione di tali domande. 2. Ogni Stato contraente provvederà a che i propri tribunali abbiano competenza per conoscere tali azioni in materia di risarcimento. 3. Dopo la costituzione del fondo in conformità delle disposizioni dell'articolo V, i tribunali dello Stato ove è costituito il fondo stesso sono i soli competenti a pronunciarsi su tutte le questioni di ripartizione e distribuzione del fondo.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-ix

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