Convenzione

Art. X

In vigore dal 28 mag 1977
Articolo X 1. Ogni sentenza pronunciata da un tribunale competente in base all'articolo IX, che sia diventata esecutiva nello Stato d'origine ove non possa più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta in ogni altro Stato contraente a meno che: a) la sentenza sia stata ottenuta con la frode; b) il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e posto in grado di presentare la propria difesa. 2. Ogni sentenza riconosciuta in base al primo paragrafo del presente articolo sarà esecutiva in ogni Stato contraente non appena saranno state espletate tutte le formalità richieste in detto Stato. Tali formalità non permetteranno tuttavia il riesame nel merito della questione.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-x

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