Convenzione
Art. XV
In vigore dal 28 mag 1977
Articolo XV
1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui i governi di otto Stati, di cui cinque rappresentino Stati che abbiano almeno un milione di tonnellate di stazza lorda in navi-cisterna ciascuno, l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o abbiano depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino la Convenzione, o vi aderiscano successivamente, questa entra in vigore novanta giorni dopo il deposito del relativo strumento da parte di tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-xv