Convenzione

Art. XVII

In vigore dal 28 mag 1977
Articolo XVII 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilità dell'amministrazione di un territorio, od ogni Stato contraente incaricato di curare le relazioni internazionali di un territorio, consulta al più presto possibile le autorità competenti di tale territorio o adotta ogni altra misura del caso per estendere ad esso l'applicazione della presente Convenzione e, in ogni momento, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, rende noto che una tale estensione ha avuto luogo. 2. L'applicazione della presente Convenzione è estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data di ricevimento di questa o da ogni altra data che venga indicata. 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Stato contraente che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo può in ogni momento, dopo la data in cui l'applicazione della Convenzione è stata in tal modo estesa ad un territorio, far conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica. 4. La presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni altro periodo più lungo specificato nella notifica.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-xvii

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