Allegato
Art. 3
In vigore dal 28 mag 1977
1. La Commissione di conciliazione si compone di tre membri: un membro nominato dallo Stato rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un membro nominato dallo Stato i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle predette misure, ed un terzo membro, designato di comune accordo dagli altri due, che assume la presidenza della Commissione.
2. Questi conciliatori sono scelti da una lista di persone, redatta in precedenza in base alla procedura fissata al seguente .
3. Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del ricevimento della domanda di conciliazione, la Parte alla quale questa è indirizzata non ha notificato all'altra Parte nella controversia la designazione del conciliatore che è tenuta ad effettuare, o se, entro un termine di 30 giorni a partire dalla nomina del secondo membro della Commissione designato dalle Parti, i due primi conciliatori non sono riusciti a nominare di comune accordo il Presidente della Commissione, il Segretario Generale dell'Organizzazione provvede, su richiesta della Parte più diligente ed entro un termine di 30 giorni alle nomine necessarie. I membri della Commissione così designati sono scelti dalla lista prevista al paragrafo precedente.
4. In nessun caso il Presidente della Commissione deve avere od avere avuto la nazionalità di una delle Parti che hanno promosso il procedimento, qualunque sia il sistema adottato per la sua designazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-a-3