Allegato

Art. 8

In vigore dal 28 mag 1977
La Commissione di conciliazione ha il compito di chiarire i termini delle controversie, di raccogliere a tal fine ogni informazione utile, mediante indagini o altrimenti, e di sforzarsi di conciliare le Parti. Dopo aver studiato la questione, essa notifica alle Parti la raccomandazione che le appare appropriata e fissa loro un termine non superiore ai 90 giorni per manifestare la loro accettazione o il loro rigetto della detta raccomandazione.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-a-8

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