Allegato
Art. 13
In vigore dal 28 mag 1977
1. A meno che le Parti non decidano altrimenti, la procedura di arbitrato viene condotta conformemente alle disposizioni del precedente Capitolo.
2. In caso di fallimento della conciliazione, la richiesta di arbitrato deve essere presentata entro 180 giorni che seguono tale fallimento.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-a-13