Allegato
Art. 14
In vigore dal 28 mag 1977
Il tribunale arbitrale si compone di tre membri: un arbitro nominato dallo Stato rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un arbitro nominato dallo Stato cui appartengono le persone o i beni danneggiati da tali misure, ed un altro arbitro che assume la presidenza del tribunale, designato di comune accordo dagli altri due.
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