Allegato

Art. 6

In vigore dal 28 mag 1977
A meno che le Parti non convengano altrimenti, le decisioni della Commissione di conciliazione sono adottate con la maggioranza dei voti e la Commissione non può pronunciarsi circa il merito della controversia se tutti i membri non sono presenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-a-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo