Allegato
Art. 6
In vigore dal 28 mag 1977
A meno che le Parti non convengano altrimenti, le decisioni della Commissione di conciliazione sono adottate con la maggioranza dei voti e la Commissione non può pronunciarsi circa il merito della controversia se tutti i membri non sono presenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-a-6