Allegato
Art. 7
In vigore dal 28 mag 1977
Le Parti devono facilitare i lavori della Commissione di conciliazione; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono le Parti:
a) sono tenute a fornire alla Commissione tutti i documenti ed informazioni utili;
b) sono tenute a porre la Commissione in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o agli esperti e per compiere sopralluoghi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-a-7