Allegato

Art. 7

In vigore dal 28 mag 1977
Le Parti devono facilitare i lavori della Commissione di conciliazione; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono le Parti: a) sono tenute a fornire alla Commissione tutti i documenti ed informazioni utili; b) sono tenute a porre la Commissione in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o agli esperti e per compiere sopralluoghi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-a-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo