Convenzione

Art. IV

In vigore dal 28 mag 1977
Articolo IV Ove siano avvenuti fughe o scarichi di idrocarburi da due o più navi e ne risulti un danno da inquinamento, i proprietari di tutte le navi interessate sono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo III, responsabili in solido per la totalità del danno che non può essere ragionevolmente ripartito.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-iv

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