Convenzione
Art. I
In vigore dal 28 mag 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI DERIVANTI DA INQUINAMENTO DA IDROCARBURI
Gli Stati parti della presente Convenzione,
Consci dei rischi di inquinamento che derivano dal trasporto marittimo internazionale di idrocarburi alla rinfusa,
Convinti della necessità di garantire un equo indennizzo alle persone che subiscono i danni causati dall'inquinamento derivante dalla fuga e dallo scarico di idrocarburi dalle navi,
Desiderosi di adottare norme e procedure uniformi sul piano internazionale per definire le responsabilità e garantire in tali occasioni un equo indennizzo,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Ai sensi della presente Convenzione:
1. Per "Nave" s'intende ogni imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura che viaggi per mare e che trasporti effettivamente quale carico degli idrocarburi alla rinfusa.
2. Per "Persona" s'intende qualsiasi persona fisica o persona giuridica di diritto pubblico o privato, ivi compreso uno Stato e gli enti politici nei quali si suddivide.
3. Per "Proprietario" s'intende la persona o le persone al nome della quale o delle quali la nave è immatricolata o, in mancanza di immatricolazione, la persona o le persone proprietarie della nave.
Tuttavia, nel caso di navi di proprietà di uno Stato e gestite da una società che, in tale Stato sia registrata come gestore di dette navi, con il termine di "proprietario" s'intende detta compagnia.
4. Con l'espressione "Stato di immatricolazione della nave" s'intende per le navi immatricolate, lo Stato nel quale la nave è immatricolata, e per le navi non immatricolate lo Stato di bandiera della nave.
5. Per "Idrocarburi" s'intendono tutti gli idrocarburi stabili in particolare il petrolio greggio, la nafta, la nafta pesante per i motori diesel, l'olio lubrificante e l'olio di balena, sia che siano trasportati a bordo di una nave quale carico che nei depositi di combustibile di tale nave.
6. Per "Danno da inquinamento o s'intende qualsiasi perdita o danno all'esterno della nave che trasporta idrocarburi causati da inquinamento che risulti da una fuga o dallo scarico di idrocarburi ovunque tale fuga o scarico avvengano, ed include il costo delle misure preventive ed ogni ulteriore perdita o danno prodotto dalle dette misure preventive.
7. Per "Misure preventive" s'intendono tutte le ragionevoli misure adottate da qualsiasi persona a seguito di un incidente allo scopo di prevenire o limitare l'inquinamento.
8. Per "Incidente" s'intende qualsiasi fatto od insieme di fatti che abbiano la stessa origine e da cui risulti un inquinamento.
9. Per "Organizzazione" s'intende l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.
Storico versioni
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