Convenzione

Art. 14

In vigore dal 28 mag 1977
1. Ogni Stato contraente può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, nonché in ogni momento successivo, dichiarare di assumere esso stesso gli obblighi che incombono, ai sensi della presente Convenzione, ad ogni persona tenuta a contribuire al Fondo, in base al paragrafo 1 dell', per gli idrocarburi che essa ha ricevuto sul territorio di tale Stato. Una tale dichiarazione viene fatta per iscritto e deve precisare gli obblighi che vengono assunti. 2. Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è fatta prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all', essa va indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica all'Amministratore dopo l'entrata in vigore della Convenzione. 3. Ogni dichiarazione fatta, in conformità del paragrafo 1, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, va indirizzata all'Amministratore. 4. Ogni Stato che abbia fatto la dichiarazione prevista dalle disposizioni del presente articolo può revocarla riservandosi di inviare una notifica scritta all'Amministratore. La notifica ha efficacia tre mesi dopo la data del suo ricevimento. 5. Ogni Stato vincolato da una dichiarazione fatta in conformità del presente articolo è tenuto, in ogni procedimento giudiziario intentato avanti un tribunale competente e relativo al rispetto dell'obbligo definito in tale dichiarazione, a rinunciare all'immunità giurisdizionale che avrebbe potuto invocare.
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